Statuto

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE GIRO DI BOA – A.P.S.”

notaio 1

Repertorio N.32654 Raccolta N.9866

 

 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE- ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici gennaio duemilaquattordici in Cadoneghe, nel mio studio alla via Daniele Manin n. 1.

Innanzi a me dottor Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova.

SI SONO COSTITUITI

BONIGOLO Marta, nata a Dolo (VE) il giorno 15 luglio 1976 (codice fiscale BNG MRT 76L55 D325H);

FOLETTO Mirto, nato a Lonigo (VI) il giorno 13 maggio 1964 (codice fiscale FLT MRT 64E13 E682P);

CLERICI Ilaria, nata a Como il giorno 18 febbraio 1961 (codice fiscale CLR LRI 61B58 C933U);

PREVEDELLO Luca, nato a Padova il giorno 27 giugno 1976 (codice fiscale PRV LCU 76H27 G224R);

SERRA Roberto, nato a Monselice (PD) il giorno 7 aprile 1970 (codice fiscale SRR RRT 70D07 F382R);

BASSETTO Franco, nato a Ponte di Piave (TV) il 28 luglio 1959 (codice fiscale BSS FNC 59L28 G846S);

FABRIS Roberto, nato a Piove di Sacco (PD) il giorno 21 giugno 1960 (codice fiscale FBR RRT 60H21 G693H);

VETTOR Roberto, nato a Pordenone il giorno 21 ottobre 1953 (codice fiscale VTT RRT 53R21 G888J);

DAL PRA’ CHIARA, nata a Vicenza il giorno 23 novembre 1974 (codice fiscale DLP CHR 74S63 L840I);

BELLIGOLI Anna, nata a Verona il giorno 23 gennaio 1978 (codice fiscale BLL NNA 78A63 L781T);

BUSETTO Luca, nato a Venezia il giorno 1 novembre 1961 (codice fiscale BST LCU 61S01 L736M).

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, con quest’atto convengono e stipulano quanto segue:

I) Costituzione

1. I signori BONIGOLO Marta, FOLETTO Mirto, CLERICI Ilaria, PREVEDELLO Luca, SERRA Roberto, BASSETTO Franco, FABRIS Roberto, VETTOR Roberto, DAL PRA’ CHIARA, BELLIGOLI Anna e BUSETTO Luca dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, una associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE GIRO DI BOA ONLUS”.

2. L’associazione ha sede in Padova, Via Annibale da Bassano n. 89.

3. Le finalità che si propone sono in particolare: – incontrare, collegare e supportare le persone che soffrono di obesita’ e i professionisti che si occupano del loro percorso terapeutico; – promuovere la partnership tra pubblico e privato per realizzare gli scopi di cui al punto precedente; – promuovere iniziative associative, volte alla sensibilizzazione delle problematiche correlate all’obesita’ nella societa’ civile; – sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni politiche e sociali sull’obesita’, promuovendone la prevenzione, la formazione e la ricerca; – sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e ridurre gli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; – diffondere la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali; – conseguire altri scopi di promozione sociali affini o complementari; – collaborare con altre associazioni presenti sul territorio nazionale per raggiungere questi obiettivi.

4. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione viene inizialmente stabilito in euro 1.300 (milletrecento), che i comparenti si obbligano a versare in apposito conto corrente bancario che verrà aperto non appena ottenuto il codice fiscale dell’associazione. Detto fondo potrà essere gradualmente aumentato fino al raggiungimento di euro 15.000 (quindicimila) con delibera dell’assemblea. Il 30% (trenta per cento) di tale fondo sarà indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’associazione.

5. La associazione è retta dallo statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti e firmato dai comparenti stessi e da me notaio, si allega sotto la lettera “A” al presente atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.

6. Il Consiglio direttivo dell’associazione per il primo quinquennio, e sino al 31.12.2018 (trentuno dicembre duemiladiciotto) viene così costituito: BONIGOLO Marta – Presidente; FOLETTO Mirto – Vice Presidente; CLERICI Ilaria – Segretaria; PREVEDELLO Luca – Consigliere; SERRA Roberto – Consigliere.

7. La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata in euro 20,00 (venti virgola zero zero) per i soci ordinari e per i soci benemeriti, ed euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per i soci sostenitori.

8. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti e facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

9. Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me a mano su un foglio per tre facciate, ho dato lettura ai costituiti che, a mia interpellanza, lo hanno approvato. La sottoscrizione avviene alle ore diciannove e minuti quaranta. F.TO: MARTA BONIGOLO – MIRTO FOLETTO – ILARIA CLERICI – LUCA PREVEDELLO – ROBERTO SERRA – FRANCO BASSETTO – ROBERTO FABRIS – ROBERTO VETTOR – CHIARA DAL PRA’ – ANNA BELLIGOLI – LUCA BUSETTO – FABRIZIO SASSO DEL VERME NOTAIO (L.S.) Allegato “A” all’atto N.9866 di Raccolta

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE GIRO DI BOA ONLUS”

ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale ONLUS denominata: “ASSOCIAZIONE GIRO DI BOA ONLUS”, con sede in Padova, Via Annibale da Bassano n. 89. 2. L’associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo “ONLUS”.

ART. 2 (Scopi) 1. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi dell’attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. 3. Le finalità che si propone sono in particolare: – incontrare, collegare e supportare le persone che soffrono di obesita’ e i professionisti che si occupano del loro percorso terapeutico; – promuovere la partnership tra pubblico e privato per realizzare gli scopi di cui al punto precedente; – promuovere iniziative associative, volte alla sensibilizzazione delle problematiche correlate all’obesita’ nella societa’ civile; – sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni politiche e sociali sull’obesita’, promuovendone la prevenzione, la formazione e la ricerca; – sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e ridurre gli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; – diffondere la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali; – conseguire altri scopi di promozione sociali affini o complementari; – collaborare con altre associazioni presenti sul territorio nazionale per raggiungere questi obiettivi. 4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, così come individuate dall’art. 10 lett. a) del D.Lgs. n. 460/97.

ART. 3 (Soci) 1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. 2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3. Ci sono 3 (tre) categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea); sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie); benemeriti (persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione). 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci) 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata sulla base delle direttive del consiglio. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio) 1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione qualora: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; b) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. 3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea, ed è comunque ammesso ricorso al Giudice ordinario. 4. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. 5. Il provvedimento di esclusione deve essere notificato all’interessato. 6. il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

ART. 6 (Organi sociali) 1. Gli organi dell’associazione sono: – Assemblea dei soci; – Consiglio direttivo; – Presidente; – Il Revisore Unico, se nominato. 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo rimborso spese regolarmente documentato.

ART. 7 (Assemblea) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. 1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o tramite e-mail con avviso di ricevimento da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; 2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea) L’assemblea deve: – approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; – fissare l’importo della quota sociale annuale; – determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; – approvare l’eventuale regolamento interno; – deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusionedei soci; – eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi facoltativi; – deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee) 1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. 3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). 4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11 (Consiglio direttivo) 1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti, e durerà in carica per un periodo di cinque anni. 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 3. Il Consiglio direttivo delibera sul compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Revisore Unico) Il Revisore Unico dei Conti, in caso di nomina, è nominato dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Revisore Unico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente, se nominato, che rimane in carica fino allo scadere del mandato. Il Revisore Unico ha il compito di controllare semestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha la facoltà di partecipare, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore Unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

ART. 14 (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: a) contributi e quote associative; b) donazioni e lasciti; c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000. 2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto. 3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

ART. 15 (Esercizio sociale e Bilancio) 1. Il rendiconto economico finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. 3.Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. 4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma, 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 (clausola compromissoria) Qualsiasi controversia, civile e commerciale, che possa formare oggetto di compromesso e che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente atto o contratto e di tutto ciò che ne costituisce esecuzione, compresa ogni ragione di danni, verrà amministrata da Adr Network, codice fiscale 97398920583, con sede legale in Roma, iscritta al n. 2 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, presso la sede di Padova. L’Organismo avvierà un tentativo di mediazione nominando uno o più mediatori neutrali ed imparziali in conformità al regolamento ed alle tariffe consultabili sul sito www.adrnetwork.it. Nel caso di insuccesso del tentativo, lo stesso Organismo procederà a risolvere la controversia con un arbitrato, a seconda dei casi rituale o irrituale e secondo diritto o equità, procedendo a nominare un collegio o un singolo arbitro, in conformità al relativo regolamento.

ART. 18 (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.TO: MARTA BONIGOLO – MIRTO FOLETTO – ILARIA CLERICI – LUCA PREVEDELLO – ROBERTO SERRA – FRANCO BASSETTO – ROBERTO FABRIS – ROBERTO VETTOR – CHIARA DAL PRA’ – ANNA BELLIGOLI – LUCA BUSETTO – FABRIZIO SASSO DEL VERME NOTAIO (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art. 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Certifico io sottoscritto Dottor Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 21 settembre 2014, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (riprodotta unitamente alla presente certificazione in complessive 8 facciate su numero 8 fogli) è conforme al documento originale analogico. Cadoneghe, addì tre febbraio duemilaquattordici.

 

notaio 2 firma notaio 2

Repertorio N. 33.078 Raccolta N. 10.134

 

MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-ONLUS

                                                                               REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici luglio duemilaquattordici in Cadoneghe, nel mio studio alla via Daniele Manin n. 1.

Innanzi a me dottor Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova.

E’ presente BONIGOLO Marta, nata a Dolo (VE) il giorno 15 luglio 1976 (codice fiscale BNG MRT 76L55 D325H); la quale dichiara di agire nella veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell’associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE GIRO DI BOA ONLUS”, con sede in Padova, Via Annibale da Bassano n. 89, codice fiscale 92261410283, in seguito denominata semplicemente “associazione”, costituita con atto a mio rogito in data 13 gennaio 2014, rep. n. 32.654/9.866, registrato a Padova 2 il 15.1.2014 al n. 623/1T, nonché, in forza di detto atto, delegata dai membri per l’esecuzione delle pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti, con espressa facoltà di introdurre le eventuali modifiche al testo dello statuto che fossero state richieste dalle competenti Autorità La costituita, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, premette: – che l’associazione intende richiedere l’iscrizione nel REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 383/2000 – L. R. 27/2001, art.43); – che, ai fini dell’iscrizione, è stata rilevata da parte del funzionario preposto la necessità di eliminare dalla denominazione il termine Onlus e di modificare alcuni punti dello Statuto come segue: Art. 1: inserire i riferimenti alla L. 383/2000; Art. 2: stralciare “e i professionisti che si occupano del loro percorso terapeutico”; Art. 3: sostituire “tutti coloro” con “tutte le persone fisiche”; Art. 11: specificare che il consiglio direttivo deve essere composto da un numero comunque dispari di membri. Inserire la previsione che se il consiglio direttivo è composto da soli tre membri lo stesso è validamente costituito e può deliberare quando sono presenti tutti. Indicare il numero di mandati; – che si rende pertanto necessario, conformemente ai rilievi di cui sopra, apportare allo statuto di detta associazione le modifiche richieste ai fini dell’iscrizione nel suddetto Registro regionale.

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente, nella predetta rappresentanza degli associati intervenuti all’atto costitutivo,in forza della delega conferitale, dichiara di modificare gli artt 1, 2, 3 e 11 dello Statuto dell’associazione al fine di recepire le osservazioni di cui sopra.

La costituita signora BONIGOLO Marta chiede altresì di allegare al presente atto sotto la lettera “A”, il testo integrale dello statuto, coordinato con le modifiche innanzi deliberate, con dispensa di me notaio dalla lettura del medesimo. Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me a mano su n foglio per due facciate, ho dato lettura alla costituita che, a mia interpellanza, lo ha approvato.

La sottoscrizione avviene alle ore undici e minuti cinquanta. F.TO: MARTA BONIGOLO – FABRIZIO SASSO DEL VERME NOTAIO (L.S.) Allegato “A” al n. 10.134 di Racc.

ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale: “ASSOCIAZIONE GIRO DI BOA”, con sede in Padova, Via Annibale da Bassano n. 89. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Scopi) 1. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale. 2. I proventi dell’attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. 3. Le finalità che si propone sono in particolare: – incontrare, collegare e supportare le persone che soffrono di obesità; – promuovere la partnership tra pubblico e privato per realizzare gli scopi di cui al punto precedente; – promuovere iniziative associative, volte alla sensibilizzazione delle problematiche correlate all’obesità nella societa’ civile; – sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni politiche e sociali sull’obesità, promuovendone la prevenzione, la formazione e la ricerca; – sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e ridurre gli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; – diffondere la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali; – conseguire altri scopi di promozione sociali affini o complementari; – collaborare con altre associazioni presenti sul territorio nazionale per raggiungere questi obiettivi.

ART. 3 (Soci) 1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. 2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3. Ci sono 3 (tre) categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea); sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie); benemeriti (persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione). 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci) 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata sulla base delle direttive del consiglio. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio) 1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione qualora: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; b) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. 3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea, ed è comunque ammesso ricorso al Giudice ordinario. 4. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. 5. Il provvedimento di esclusione deve essere notificato all’interessato. 6. il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

ART. 6 (Organi sociali) 1. Gli organi dell’associazione sono: – Assemblea dei soci; – Consiglio direttivo; – Presidente; – Il Revisore Unico, se nominato. 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo rimborso spese regolarmente documentato.

ART. 7 (Assemblea) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. 1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o tramite e-mail con avviso di ricevimento da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; 2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea) L’assemblea deve: – approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; – fissare l’importo della quota sociale annuale; – determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; – approvare l’eventuale regolamento interno; – deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; – eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi facoltativi; – deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee) 1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. 3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). 4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11 (Consiglio direttivo) 1. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti, durerà in carica per un periodo di cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. quattro mandati. 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio fosse composto da soli tre membri è validamente costituito quando sono presenti tutti. 3. Il Consiglio direttivo delibera sul compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Revisore Unico) Il Revisore Unico dei Conti, in caso di nomina, è nominato dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Revisore Unico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente, se nominato, che rimane in carica fino allo scadere del mandato. Il Revisore Unico ha il compito di controllare semestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha la facoltà di partecipare, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore Unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

ART. 14 (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: a) contributi e quote associative; b) donazioni e lasciti; c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000. 2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto. 3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

ART. 15 (Esercizio sociale e Bilancio) 1. Il rendiconto economico finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. 3.Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. 4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 17 (clausola compromissoria) Per qualsiasi controversia civile e commerciale che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente atto o contratto e di tutto ciò che ne costituisce esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà competente il Tribunale di Padova, premesso obbligatoriamente un procedimento di mediazione volontaria, regolata ai sensi del D. Lgs. 28/2010, con limitazione agli organismi accreditati in Padova.

ART. 18 (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.TO: MARTA BONIGOLO – FABRIZIO SASSO DEL VERME NOTAIO (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art. 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Certifico io sottoscritto Dottor Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 21 settembre 2014, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (riprodotta unitamente alla presente certificazione in complessive 7 facciate su numero 7 fogli) è conforme al documento originale analogico. Cadoneghe, addì ventinove luglio duemilaquattordici.